La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle chiese e negli ambienti ecclesiastici. Responsabilità del parroco ai sensi del d.lgs 81/2008
Dr.Giuseppe Zappacosta Tecnico della Prevenzione ASL Pescara
La parrocchia può trovarsi a gestire attività non di culto, se contigue (accoglienza, oratoriali….), direttamente o attraverso altri enti con autonoma personalità giuridica (associazioni, fondazioni,cooperative sociali, gruppi riconosciuti, ecc…). Nascono rapporti con distinte responsabilità che implicano, nel distinguo tra quelle della parrocchia e quelle di altri soggetti, una regolamentazione. A tal fine il testo unico per la sicurezza dei lavoratori ( D.L. 81/08) è utile per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e per la riduzione degli stessi. Considerato il ruolo che la parrocchia svolge per la comunità è d’obbligo garantire la sicurezza degli ambienti ed esigerla da coloro che usufruiscono e frequentano tali ambienti.
IL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 81/2008, integrato con il decreto correttivo n. 106/2009, è la più recente normativa di riferimento per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008, emanato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 si compone di 13 titoli e 52 allegati, a partire dalle disposizioni generali (titolo I) sino all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni transitorie finali (titoli XII e XIII).
Di che cosa si occupa?Il D.Lgs. 81/2008 fornisce disposizioni generali per quanto concerne la sicurezza e l’igiene sul lavoro, i requisiti dei luoghi di lavoro, la prevenzione incendi, l’evacuazione dei lavoratori e il primo soccorso.
Qual è il campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008?Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sono tutelati dal suddetto decreto, oltre i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche i soci lavoratori, i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari che utilizzano agenti chimici, biologici, videoterminali o che possono essere esposti ad agenti fisici, i volontari dei VV.FF. e della protezione civile e gli addetti a lavori socialmente utili.
Chi sono esclusi dal D.Lgs. 81/2008?Sono esclusi dalla disciplina del Testo Unico della Sicurezza gli addetti ai servizi domestici e famigliari, i volontari come definiti dalla legge n. 266/2001 e i volontari che effettuano servizio civile.
Quali sono i tempi per adeguarsi?La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro è un adempimento obbligatorio per tutti i datori di lavoro. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e non esercitanti le attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g) del D.Lgs. 81/2008, possono utilizzare le procedure standardizzate.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?Il datore di lavoro deve valutare i fattori di rischio per quanto riguarda le attrezzature e i luoghi di lavoro e occuparsi insieme all’RSPP della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. E’ suo compito attuare le misure di prevenzione, tutela della salute e programmare eventuali miglioramenti dei luoghi di lavoro. E’ tenuto a designare e formare gli addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione e garantire un’adeguata formazione ai lavoratori in materia di antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza.
Il datore di lavoro può delegare delle funzioni?Il datore di lavoro può delegare i poteri di organizzazione, gestione e controllo ad una persona che risponda ai requisiti di professionalità ed esperienza adeguati. E’ necessario un atto scritto con data certa, che verrà sottoscritto per accettazione dal delegato. Il delegato dovrà avere l’autonomia di spesa per lo svolgimento delle funzioni delegate. Il datore di lavoro dovrà comunque controllare il corretto adempimento delle funzioni da parte del delegato.
Non è possibile delegare né la valutazione dei rischi e la conseguente stesura del DVR, né la nomina dell’RSSP.
Chi è tenuto a nominare il Datore di Lavoro?Il datore di lavoro è tenuto a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed eventuali addetti, il Medico Competente, ove previsto dalla normativa, e un adeguato numero di addetti al Primo soccorso e all’Antincendio, in base al rischio e alle dimensioni aziendali.
I lavoratori hanno il diritto di eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Cosa significa valutazione dei rischi?Significa compiere un’analisi del luogo di lavoro che comporti la valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, l’eliminazione e/o la riduzione dei rischi, la programmazione della prevenzione, la predisposizione di misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.
La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro ed è effettuata in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente (nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza.
Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, è quel documento che serve per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l’avvenuta valutazione dei rischi per tutelare la salute dei lavoratori.
La redazione del DVR deve seguire criteri precisi e deve possedere dei requisiti specifici; in particolare deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e tutti gli interventi per eliminare, ridurre o controllare i rischi e i pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Nel DVR deve essere esplicita l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) o di quello territoriale e del Medico Competente (ove previsto). Queste figure devono partecipare alla valutazione dei rischi e alla stesura del DVR, in collaborazione con il Datore di Lavoro.
Quando va aggiornato il DVR?Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato qualora vi siano modifiche all’organizzazione aziendale o al processo produttivo tali da poter influire sullo stato di salute e sulla sicurezza dei lavoratori, o a seguito di gravi infortuni oppure se il medico competente ne rileva la necessità. Dopo la rielaborazione del testo, le misure di sicurezza e prevenzione vanno aggiornate di conseguenza.
Cos’è l’organo di vigilanza?E’ un servizio dell’Azienda Sanitaria Locale che controlla e vigila sull’applicazione di tutte le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; lavora in concomitanza con l’Ispettorato quando previsto.
Si pone come garante esterno della corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ci sono dei requisiti particolari per il medico competente?Il medico competente deve avere una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro.
Cos’è la sorveglianza sanitaria e cosa comprende? La sorveglianza sanitaria consiste nell’effettuazione di visite mediche (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/2008):
- Preventive all’inizio di una attività lavorativa, che esponga ad un rischio per il quale è prevista la sorveglianza sanitaria;
- Preventive in fase preassuntiva per volontà del datore di lavoro;
- Prima della ripresa dal lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi;
- Periodiche con la cadenza definita dalla normativa o stabilita a discrezione tecnico-professionale del medico competente;
- Alla cessazione del rapporto di lavoro, per i casi stabiliti dalla normativa.
In quali casi è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, oltre ai casi singoli in cui il lavoratore la richieda e il medico competente la ritenga pertinente, in presenza di esposizione ai seguenti rischi:
- Movimentazione manuale dei carichi, sulla base della valutazione del rischio;
- Agenti fisici:
- Rumore: quando il livello di esposizione giornaliera LEX >85 dB(A) e la pressione acustica di picco ppeak>140 Pa, riferito a 20 Pa;
- Vibrazioni: quando il valore di esposizione giornaliera (misurato su una giornata di 8 ore) è superiore a 2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio e di 0,5 m/s2 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero;
- Radiazioni ottiche artificiali;
- Campi elettromagnetici;
- Agenti chimici pericolosi classificati come: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di III categoria, amianto, e comunque quando il rischio è rilevante per la salute e alto per la sicurezza;
- Uso di attrezzature munite di videoterminale oltre le 20 ore settimanali;
- Agenti biologici.
Qual è il compito dell’RSPP? Le principali funzioni del RSPP si possono così sintetizzare:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- elaborazione delle misure preventive e protettive, di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- elaborazione dei programmi di informazione, formazione dei lavoratori.
Le attività dell’RSPP dovranno integrarsi con quelle del datore di lavoro e dell’RLS, oltre che del medico competente, qualora previsto, al fine di ridurre o eliminare i rischi di infortuni o di danni per la salute e migliorare le condizioni di lavoro nell’azienda.
L’RSPP deve essere interno all’azienda?No, il ruolo può essere affidato ad una persona esterna all’azienda.
Il datore di lavoro può assumere il ruolo di RSPP? Il datore di lavoro, purché in possesso dei normali requisiti previsti, può assumere in proprio l’incarico di RSPP nei seguenti casi:
- Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti (escluse le aziende a rischio di incidente rilevante);
- Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti;
- Aziende della pesca: fino a 20 addetti;
- Altre aziende: fino a 200 addetti.
Qual è l’obbligo formativo per il datore di lavoro che vuole ricoprire il ruolo di RSPP?I datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP devono frequentare corsi di formazione di 16 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio basso, 32 e 48 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio medio e alto, rispettivamente (Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011). Il livello rischio è individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda. Sono inoltre previsti obblighi di aggiornamento quinquennali (6, 10 e 14 ore in base ai tre livelli di rischio).
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si relaziona per conto dei lavoratori con il datore di lavoro, l’RSPP e il Medico Competente (se presente), riguardo alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’RLS è consultato sulla designazione del responsabile e di eventuali addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione e nell’organizzazione della formazione. Per svolgere il suo ruolo, l’RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore, il cui costo è a carico del datore di lavoro. Il ruolo di RLS è incompatibile con quelli di RSPP e ASPP.
Il datore di lavoro può assumere il ruolo di addetto al primo soccorso e prevenzione incendi?Si, ma solo per aziende che non occupano più di 5 lavoratori.
Che cosa è il DUVRI?Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008) che deve essere elaborato dal datore di lavoro committente.
Per “interferenza” si intende qualsiasi evento rischioso che possa verificarsi tra ditte diverse che operano nello stesso cantiere, oppure tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, ad esempio un’azienda che affidi in appalto lavori di manutenzione.
Il duvri è allegato al contratto d’appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Tale documento prevede:
- La valutazione dei rischi da interferenze;
- L’importo del costo della sicurezza, inteso come il costo delle misure adottate per limitare le interferenze;
- Il sopralluogo dei locali interessati alle lavorazioni.
SICUREZZA PER CHI OPERA IN PARROCCHIA
Nella parrocchia che ha dipendenti assunti con un contratto a tempo determinato o indeterminato, oppure che si avvale di prestazioni lavorative con qualsiasi forma contrattuale, il Parroco diventa datore di lavoro e deve nominare il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione. (Questo può essere lo stesso Parroco purché abbia frequentato un apposito corso di sedici ore). Il Parroco inoltre deve redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il Medico competente (OVE NECESSARIO), designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di primo soccorso che devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, formare i lavoratori con un corso della durata di otto ore. Nella compilazione del documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro (Parroco) può avvalersi delle procedure standardizzate.
I VOLONTARI associati ai sensi della Legge 266/91
( PER ATTIVITA’ VOLONTARIA DEVE INTENDERSI QUELL’ATTIVITA’ PRESTATA IN MODO PERSONALE, SPONTANEO E GRATUITO, TRAMITE L’ORGANIZZAZIIONE DI CUI IL VOLONTARIO FA PARTE, SENZA FINE DI LUCRO ANCHE INDIRETTO ED ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETA’)
Il decreto fa riferimento ai soli volontari (associazioni di volontariato) precisando che agli stessi si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi , pertanto sono esclusi tutti coloro che appartengono al mondo del volontariato tutti i collaboratori delle parrocchie, cioè tutte quelle persone di “buon volontà” che, condividono le finalità dell’ente, gratuitamente prestano servizio nell’ambito della parrocchia. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questo è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
LE MANSIONI DEI VOLONTARI E I LORO RISCHI SPECIFICI
ATTIVITA’ SVOLTE IN CHIESA
- SACRESTIA
- ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO ADDOBBI
- ADDETTI ALLE PULIZIE/ MANUTENZIONE
- ORGANISTA-CORISTA
- CHIERICHETTO
ATTIVITA’ SVOLTE IN ORATORIO
- CATECHISTA
- ADDETTI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- GIARDINIERE
- SARTE
- ANIMATORI
- ADDETTI PREPARAZIONE/ SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E ALIMENTI
- ADDETTI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CUCINA
- ADDETTI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDONI
- SORVEGLIANZA E GESTIONE DEL CINEMA O DEL TEATRO PARROCCHIALE (biglietteria, proiezione,ecc)
- IMPIEGATA/O
LE FESTE PATRONALI E LE SAGRE
L’Amministrazione comunale promuove ed organizza la sagra popolare, il pranzo della sagra viene organizzato nei locali della parrocchia: in questo caso la parrocchia è tenuta a richiedere tutte le procedure amministrative necessarie all’evento.